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Development Financial Key Access
24 Gennaio 2025

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Fondo di Garanzia MCC – Emergenza COVID 19

La legge n.40 del 6 giugno 2020 (Decreto Liquidita) e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che fino al 28.2.2021 per le MID CAP e al 30.6.2021 per le PMI in deroga alle norme generali, l’accesso al Fondo è consentito:

  • alle aziende MID CAP (con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità);
  • in garanzia diretta anche alle aziende del settore AGRICOLTURA;
  • alle nuove imprese, senza vincoli in termini di finalità;
  • l’importo massimo della garanzia pubblica per singola azienda è elevato € 5.000.000;
  • la garanzia del Fondo è concessa senza la valutazione del merito del credito;
  • la percentuale di copertura per le operazioni di garanzia diretta viene fissata al 90% di ciascuna operazione finanziaria con durata massima fino a 72 mesi e per un importo che non può superare alternativamente i seguenti parametri:
    1. 25% del fatturato dell’anno 2019;
    2. il doppio della spesa salariale per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
    3. il fabbisogno per costi del capitale d’esercizio (funzionamento) e per costi di investimento, da sostenere nei successivi 18 mesi ovvero nei successivi 12 mesi qualora trattasi di aziende  con un numero di dipendenti non superiore a 499.
      Detto fabbisogno viene attestato dalla stessa azienda mediante apposita autocertificazione;
  • per le operazioni che non hanno le caratteristiche di durata e d’importo di cui sopra la percentuale di copertura per la garanzia diretta è fissata all’80% indipendentemente dalla fascia di garanzia;
  • per le operazioni fino a € 30.000 qualora vengano rispettati alternativamente i seguenti parametri:
    1. 25% del fatturato dell’ultimo bilancio depositato;
    2. il doppio della spesa salariale per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile.

La percentuale di copertura viene fissata al 100% con durata massima fino a 180 mesi e preammortamento di 24 mesi.
In deroga alle norme generali a tale tipologia di finanziamento posso accedere anche:

  1. Associazioni professionali e società tra professionisti;
  2. Imprese individuali, professionisti e studi professioni operanti in attività finanziari e assicurative, Codici ATECO Sezione K;
  3. Società di agenti in attività finanziaria limitatamente ai codici ATECO 661920 – 661921 – 66922 – 662100;
  4. Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
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